art.
1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1
L’Associazione “Avis Comunale di
Spinetoli-Pagliare “ è costituita tra coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
c.2
L’Associazione ha sede legale in Spinetoli Piazza Marini, 1 ed esplica la
propria attività istituzionale
nell’ambito del comune di Spinetoli.
c.3
L’Avis Comunale di Spinetoli-Pagliare, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché
all’Avis Regionale, Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica,
patrimoniale e processuale rispetto alle
AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale.
art.
2 SCOPI SOCIALI
c.1
L’Avis Comunale di Spinetoli-Pagliare è un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza,
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2
L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua
frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di
solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di
diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3
Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS
Nazionale, Regionale, Provinciale
sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario
Nazionale, si propone di:
a)
Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il
buon utilizzo del sangue;
b)
Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c)
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d)
Favorire l’incremento della propria base associativa;
e)
Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
art.
3 ATTIVITÀ
c.1
Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del
presente Statuto, l’Avis Comunale, coordinandosi con l’AVIS Nazionale,
Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, può svolgere
le seguenti attività:
a)
Attività di chiamata dei propri associati alle visite mediche ed alle donazioni
del sangue e dei suoi componenti in collaborazione ed in sintonia con le
strutture pubbliche preposte;
b)
Attività di raccolta in collaborazione ed in sintonia con le strutture
pubbliche preposte;
c)
Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e
promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione
esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
d)
Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che
promuovono l’informazione a favore della donazione di organi, della donazione
del midollo osseo.;
e)
Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e
promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di
riviste, bollettini e materiale multimediale;
f)
Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis
Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione e aggiornamento
nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne,
con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
g)
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi
solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
h)
Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio
livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta,
attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
i)
Organizza cittadini che promuovono attività sportive, culturali, sociali e ludiche a sostegno della promozione della solidarietà
nell’ambito della proprie competenze territoriali e di influenza;
j) Le attività di cui al presente articolo
possono essere svolte dall’Avis comunale di Spinetoli-Pagliare anche nei comuni
limitrofi, ove comunque e fino a che non esista un’Avis comunale costituita.
c.2
Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad
esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
art.
4 SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1
E’ socio dell’Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per
ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con
continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica
con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito
associativo.
c.2
Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di
riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei
donatori periodici.
c.3 L’adesione all’Avis
Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del
presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.4
L’adesione del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del
medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale e Provinciale.
c.5
La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o
legatari.
c.7
Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa
all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle
cariche sociali.
art.
5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1
La qualifica di socio si perde per:
a)
dimissioni;
b)
cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato
motivo, per un periodo di due anni;
c)
espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto
o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che
danneggino l’Associazione e i suoi membri.
c.2
In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del
presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con
provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
c.3
Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro
30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà
in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.
c.4
Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i
30
giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei
Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello
statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5
In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio
Direttivo, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle
more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di
giurisdizione competenti e aditi.
c.6
Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis
Comunale, da quella Provinciale, Regionale e dall’AVIS Nazionale.
art. 6 ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis
Comunale può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro,
persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche
una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale
dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo
Comunale.
c.2 Il
Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche
a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei
campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
art.
7 ORGANI
c.1
Sono organi di governo dell’Avis Comunale:
a)
l’Assemblea Comunale degli Associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente e il Vicepresidente;
c.2
E’ organo di controllo dell’Avis Comunale
il Collegio dei Revisori dei Conti.
art.
8 L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1
L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto
della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di
dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2
Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base
eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti
legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni
socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso
di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun
socio non potrà essere portatore di più di una delega.
c.6 L’Assemblea
Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno,
entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del
preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di
propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis
Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione,
nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti.
c.8
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto
inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a
mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due
giorni prima.
c.9 In prima
convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno
la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli associati presenti direttamente o per delega.
c.10 Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza
dei soci presenti.
c.11 i Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso
di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute
dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del
Consiglio Direttivo Comunale.
c.14
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che
riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non
partecipano al voto.
c.15 Della
convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione
all’Avis
Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
art.
9 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
DEGLI ASSOCIATI
c.1
Spetta all’Assemblea:
a)
l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi
sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b)
la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo
Comunale;
c)
l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il
funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal
Consiglio Direttivo Comunale;
d) la
nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e)
la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale;
f) la
nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
Comunale;
h)
la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle
cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i)
lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale
ovvero di almeno un terzo degli associati,
j)
la nomina dei liquidatori;
k)
la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
I)
ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto,
alla competenza di un altro organo associativo.
c.2
Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né
surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
art.
10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il
Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea
Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2
Il Consiglio Direttivo Comunale, elegge al proprio interno il Presidente, il/i
Vicepresidente/i, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio
stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono
l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere
del Consiglio medesimo.
c.3
Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte
l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per
l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli
Associati nei termini di cui al comma 5 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti
ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre
potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i
capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea
Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite
ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori
entrate.
c.4
La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno
otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta
elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5
Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta
eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica
statutaria da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto
favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre
volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal
Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del
verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza
assenza.
c.9
Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente
a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10
Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9,
non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla
sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in
regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso
mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà
al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 Consiglieri così nominati decadono dalla
carica insieme agli altri.
c.12
Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei
Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13
Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati,
nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio
di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il
raggiungimento dei fini statutari.
c.14
Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o
opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo e/o un Direttore Sanitario, fissandone con apposita
delibera competenze, funzioni, compensi e durata
dell’incarico.
c.15
Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano
trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
c.16
Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato
Esecutivo composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella
quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
c.17
Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare
tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum
costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si
applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18
I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente
delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di
Presidenza, al Comitato.
art. 11
IL PRESIDENTE
c.1
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno,
presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale
di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2
Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea
Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di
Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione
delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo
Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in
favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo
Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni
successivi.
c.3
Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal
Segretario.
c.4
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente vicario.
c.5
La firma e/o la presenza del Vicepresidente vicario fa fede, di fronte ai
terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
art. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati
dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata
professionalità.
c.2 I
Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie
osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge
o per statuto.
c.4 I
Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli
Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo
finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I
Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i
chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in
trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6
Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere
necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo
Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere
temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata
professionalità.
art. 13 PATRIMONIO
c.1 Il
patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili ammonta
attualmente a complessivi € 2267,00 (Duemiladuecentosessantasette/00).
c.2
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti al netto delle relative spese sostenute;
c) i contributi di organismi
internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti,
le erogazioni ed i contributi da parte di quanti soggetti pubblici e privati,
condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con
riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento netto derivante
anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis
Comunale.
c.3 Il
Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei
propri scopi.
c.4
E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
art. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio
Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà
ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati,
la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
art .15
CARICHE
c.1
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta
eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
non soci.
c.2
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono
detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei
mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per
qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei
commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti
per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Lo
statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio,
potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati
consecutivi.
art. 16
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1
Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire con delibera dell’Assemblea
Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in
presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le
passività e pendenze, i beni residui, sempre con delibera dell’Assemblea
Comunale e su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, saranno devoluti
all’Avis provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe,
sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
art. 17 RINVIO
c.1 “Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS
Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale e di quello dell’Avis
Regionale Marche sovraordinate che afferiscano all’Avis Comunale, nonché quelle
del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della
L. 266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni”.
art. 18 NORMA TRANSITORIA
c.1
Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di
legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I
titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro
personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato
sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3
Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 16 del presente Statuto si
considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4
L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di
tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante
oggi vigente.