Statuto
dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica
Gruppo
Podistico AVIS Spinetoli-Pagliare
Articolo 1 -
Denominazione e sede
E' costituita in
Spinetoli, in Piazza Marini 1, una associazione sportiva, ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva
Dilettantistica Gruppo Podistico AVIS Spinetoli-Pagliare”.
1. L'associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa,
conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la
diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’ atletica
leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive
abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è
altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e
gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del
Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica
Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà
affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che
gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché
le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono
quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa
all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione
s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici
nell’ambito delle assemblee di settore federali.
7. L’Associazione
inoltre intende sviluppare, a tutti i livelli l’attività di promozione del
volontariato del sangue per fini di solidarietà sociale, per il proselitismo e
la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti.
La durata
dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
1. Possono
far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che
partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte
dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non
limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
3. La
validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio
direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione
è ammesso appello all’assemblea generale.
4. In caso
di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
5. La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
1. Tutti i
soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di
cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La
qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio
direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito
regolamento.
1. I soci
cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione
volontaria;
B. morosità
protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa;
C. radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al
buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento
dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il
provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal
consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso
di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
3. L'associato
radiato non può essere più ammesso.
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea
generale dei soci;
b) il
presidente;
c) il
consiglio direttivo.
1. L'assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio
direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del
giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio
direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta
anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea
dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le
assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea
nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con
funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto
divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle
medesime cariche.
6. L’assistenza
del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da
un notaio.
7. Il
presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine
delle votazioni.
8. Di ogni
assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
1. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo
gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli
associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello
all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato.
1. La
convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea
deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente,
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio
preventivo.
3. Spetta
all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali,
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti
al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
1. L'assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha
diritto ad un voto.
2. L'assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa
un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi
dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati.
1. L’assemblea
straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni
prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza
di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
1. Il
consiglio direttivo è composto da un
numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta,
dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea
stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed
il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in
carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
presidente.
2. Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione
di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di
appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una
qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
3. Il
consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. In caso
di parità il voto del presidente è determinante
5. Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
1. Nel
caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto,
a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che
abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei
consiglieri sostituiti.
2. Nel
caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a
svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla
prima assemblea utile successiva.
3. Il
consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del
nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente
agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Il consiglio
direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza
formalità.
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere
il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno
e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art.
8, comma 2;
d) redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare
i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare
le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Il presidente
dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto
dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in
ogni evenienza.
Il vicepresidente
sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il segretario dà
esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del consiglio direttivo.
1. Il
consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che
consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo
deve
2. Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3. Insieme
alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati, copia del bilancio stesso.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano
il 31/12 di ciascun anno.
I mezzi
finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e
donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
L’assemblea,
nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i
soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di
Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
1. Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci
con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea,
all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore dell’Avis di Spinetoli-Pagliare
o altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della
Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e in
subordine le norme del Codice Civile.